11 aprile 1510. In un luogo imprecisato tra Cerchiara e Casalnuovo (Villapiana) un notaio regio trascrive un importante accordo alla presenza delle autorità civiche delle due Università. Tra le clausole finali compare un richiamo davvero sorprendente: la rinuncia delle parti ad ogni possibile rivalsa futura a fonti di diritto «longobardo scritto e non scritto, Capitoli, Costituzioni, Prammatiche».
Le parti rinunciavano in anticipo a invocare qualunque norma che avrebbe potuto far rivivere la lite appena chiusa. Perché una rinuncia abbia senso, però, occorre che il diritto “rinunciato” sia davvero in grado di produrre effetti concreti all’accordo appena siglato. E qui sta il punto sorprendente: il notaio elenca il diritto longobardo, scritto e non scritto, fianco a fianco con Capitoli, Costituzioni e Prammatiche, cioè con le fonti normative ufficiali del Regno di Napoli in materia civile e feudale. Non è un elenco casuale: è una gerarchia di tutto ciò che, nel 1510, un giurista del Regno doveva considerare come possibile base giuridica per riaprire una causa.
E quella gerarchia, a guardarla bene, è anche una sezione stratigrafica dell’intera storia giuridica del Mezzogiorno. Le Costituzioni si riferiscono, probabilmente, alle “Constitutiones Regni”, il “Liber Augustalis” di Federico II del 1231, l’atto che fonda l’ordinamento feudale e amministrativo del Regno di Sicilia. I Capitoli sono i “Capitula Regni”, le concessioni e gli accordi tra la corona e il Parlamento generale o i baroni, un genere normativo che si sviluppa soprattutto in età angioina e aragonese. Le Prammatiche, infine, sono lo strato più recente e più “vivo” nel 1510, le “Pragmaticae Sanctiones” dei re aragonesi e poi del governo vicereale spagnolo, lo strumento legislativo corrente dell’epoca in cui l’atto viene redatto. Il diritto longobardo, scritto e non scritto, è il fondo più antico di tutti, anteriore alla nascita stessa del Regno normanno.
Messe in fila, queste quattro categorie attraversano quasi otto secoli: dal sostrato preesistente alla conquista normanna, attraverso la fondazione costituzionale sveva e la negoziazione parlamentare angioino-aragonese, fino alla legislazione vicereale contemporanea all’atto. Non solo il diritto vigente nel 1510, ma ogni argomento che le parti avrebbero potuto, in teoria, andare a scavare nei depositi più antichi per riaprire la lite.
Che il diritto longobardo compaia in questa lista, e per di più nella sua doppia veste, scritto (le “Leges Langobardorum”, il corpus che risale all’editto di Rotari del 643 e alle aggiunte successive, tramandato e commentato nella tradizione del “Liber Papiensis” e poi della Lombarda) e non scritto (la consuetudine, mai codificata ma riconosciuta come fonte autonoma, specie in materia di usi del bosco, del pascolo, dell’acqua), significa che entrambe queste forme erano ancora, agli occhi di chi redigeva l’atto, argomenti potenzialmente efficaci. Una norma estinta non si rinuncia, si ignora. Il fatto stesso che il notaio senta il bisogno di precludere il ricorso al diritto longobardo, accanto a quello regio, è la prova che quel diritto, otto secoli dopo la fine politica dei ducati longobardi, continuava a far parte dell’orizzonte giuridico concretamente esperibile in questa parte di Mezzogiorno.
C’è poi un secondo aspetto, straordinario. Distinguere il longobardo scritto da quello non scritto significa riconoscere che la consuetudine, pur priva di un testo, aveva una sua autonomia giuridica, capace ancora, nel 1510, di poter competere con la legge codificata.
In fondo, al centro, chiude questo straordinario atto, un monogramma a forma di rombo con al centro la lettera H: è il signum tabellionis del notaio regio Hieronymus, il privilegiato custode di otto secoli di storia giuridica del Sud Italia.
P.F.
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